Indicatore di tempestività dei pagamenti
Riferimenti Normativi
Dlgs 33/2013 – Articolo 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».
Indicatore di tempestività dei pagamenti
D.Lgs 33/2013 – art 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i temi di pagamento dell’amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato : “indicatore di tempestività dei pagamenti”
Con circolare n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015 il MEF – Ragioneria Gnerale dello Stato ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dal 2015, dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di quelli relativi all’INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014: “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni“.
L’indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all’importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:
- al NUMERATORE – la somma dell’importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;
- al DENOMINATORE – la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.
Il risultato di tale operazione determinerà l’unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni.
Tale numero, sarà preceduto rispettivamente:
- da un segno – (meno), in caso di pagamento avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla scadenza delle fatture;
- da un segno + (più), in caso di pagamento avvenuto mediamente in ritardo rispetto alla data di scadenza delle fatture
L’indicatore deve essere calcolato su base trimestrale e su base annuale, a decorrere dall’anno 2015, e dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente/Pagamenti dell’amministrazione/Indicatore di tempestività dei pagamenti”.
L’indicatore trimestrale dovrà essere pubblicato entro il trentesimo giorno dalla conclusione di ogni trimestre e quello annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
In pratica la pubblicazione sul sito della scuola deve avvenire:
– entro il 31 gennaio per l’indice annuale relativo ai mesi ottobre/dicembre e all’anno precedente
– entro il 30 aprile per l’indice trimestrale relativo ai mesi gennaio/marzo
– entro il 31 luglio per l’indice trimestrale relativo ai mesi aprile/giugno ;
– entro il 31 ottobre per l’indice trimestrale relativo ai mesi luglio/settembre ;
L’Istituto Comprensivo della Val Nure ha sempre rispettato i tempi di pagamento concordati con i fornitori